
Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo, ovvero alla validità delle delibere assembleari promosse, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa dalla C.C.I.A.A. di Lecco.
Per meglio disciplinare il regolamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo 6 del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.
La società Cfl è la soluzione imperfetta, ma concreta, per lavorare insieme per una farmacia più forte